Guardamulte ti permette di visualizzare le informazioni e, se presenti, le immagini relative ai verbali di violazione elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Civitella del Tronto per infrazioni al Codice della Strada. Per accedere alla consultazione è necessario digitare negli appositi spazi il numero della targa * e il numero del verbale *, rilevabili nel plico recapitato all'intestatario del veicolo.
Attenzione !! Le foto dei verbali rimarranno disponibili sul Guardamulte per giorni 90 (novanta) a partire dalla data di notifica.
Inserisci il numero della targa del veicolo e il numero di verbale.
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Faq Verbali
Risposte frequenti alle domande sui verbali
Pagamento verbali
I bollettini allegati al verbale notificato non devono essere pagati entrambi.
E' opportuno pagare quello con la cifra inferiore entro cinque giorni dalla data di notifica del verbale, altrimenti deve pagare quello con la cifra superiore dal sesto al sessantesimo giorno dalla data di notifica del verbale.
Per i pagamenti effettuati oltre i sessanta giorni dalla data di notifica del verbale non si possono usare i bollettini precompilati.
Contattare il Comando di Polizia Municipale per conoscere l’importo corretto da versare o, in alternativa, consultare la sezione pagamenti dopo aver eseguito l'accesso al Guardamulte online.
No, non ha diritto allo sconto del 30%.
Deve pagare il bollettino precompilato allegato entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale.
Fare attenzione se nel verbale sono presenti obblighi o sanzioni accessorie che spesso stanno a giustificare la mancata applicazione dello sconto.
Per il pagamento oltre i sessanta giorni dalla data di notifica del verbale non si può usare il bollettino precompilato.
Contattare il Comando di Polizia Municipale per l’importo corretto da versare.
Tutte le informazioni sulle modalità di pagamento e importi da versare si trovano all’interno del verbale, nella sezione denominata “MODALITA’ DI ESTINZIONE DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA “.
Modalità di pagamento accettate:
Bollettino postale, sul conto corrente postale n. 1045974316, intestato a:
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO - SERVIZIO TES. SANZIONI CDS. Causale: numero di verbale (numero, lettere, anno).
Bonifico Bancario, all'iban IT46Y0760115300001045974316 indicando obbligatoriamente nella causale il numero di verbale.
Si, se il pagamento è avvenuto nei termini previsti.
Se invece il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti, quanto versato verrà considerato come acconto e il verbale non risulterà pagato.
Superati i sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, la sanzione dovuta sarà pari alla metà del massimo della sanzione prevista per l’infrazione portando in detrazione quanto in precedenza erroneamente versato.
La rateizzazione dell'importo del verbale è regolata dall'art. 202 bis c.d.s. La rateizzazione è possibile solo nel caso in cui:
- l'importo sia superiore ad € 200,00;
- il reddito familiare imponibile del richiedente non sia superiore a 10628,16 euro annui.
Il cittadino deve presentare all'ufficio contravvenzioni l'istanza di rateizzazione scaricabile nella sezione documenti entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale. Entro 90 giorni, l'organo accertatore verificherà la sussistenza dei requisiti sopra indicati, comunicando all'interessato l'accoglimento dell'istanza e le modalità del pagamento rateizzato oppure il rigetto della richiesta.
Le rate non potranno essere inferiori di €100,00 mensili. Il mancato rispetto dei termini di pagamento di una o più rate comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Compilando e inviando al Comando di Polizia Locale il modulo di richiesta di rimborso "mod02 Istanza di rimborso" scaricabile nella sezione documenti.
Verbali non pagati
Decorsi 60 giorni senza che il verbale sia stato integralmente pagato e non sia stato proposto ricorso alle autorità competenti, il verbale sarà considerato definito e costituirà titolo esecutivo (art. 206 C.d.S.) per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento, con detrazione di quanto eventualmente versato.
Successivamente alla definizione del verbale, per i verbali non pagati o pagati parzialmente, il Comando invierà un avviso di pagamento all’indirizzo di notifica del verbale, con il quale informerà l’intestatario che il verbale non è stato pagato o è stato pagato parzialmente.
L’avviso di pagamento riporterà la cifra che resta da pagare per l’estinzione della pratica e concederà ulteriori trenta giorni di tempo per ottemperare a tale obbligo.
E' una comunicazione bonaria con la quale il Comando di Polizia Locale concede al multato ulteriori trenta (30) giorni di tempo per estinguere il verbale non pagato, pagato parzialmente o pagato fuori dai termini.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del multato, saranno iscritte a ruolo le somme dovute comprensive delle maggiorazioni e degli interessi previsti dal codice della strada.
Si riceve una cartella di pagamento nel momento in cui risulta non pagato o pagato parzialmente un verbale.
Nella cartella di pagamento sono espressamente indicati il numero di verbale, la data della violazione e la data della notifica del verbale stesso.
La cifra richiesta in cartella comprende sanzioni, spese di procedimento, interessi, maggiorazioni, spese del ruolo e spese di notifica della cartella.
Punti Patente
Si, la comunicazione va comunque fatta anche se proprietario e conducente coincidono.
La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione dell’ art.126 bis comma 2 C.d.S. che prevede l’emissione di un ulteriore verbale a carico di chi non ha ottemperato all’invito di fornire le generalità e copia della patente di guida di chi ha commesso la violazione che prevede la decurtazione punti.
I dati del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione devono essere inviati, entro sessanta (60) giorni dalla notifica del verbale, al comando di Polizia Locale.
Il modulo per la compilazione dei dati è allegato al plico notificato, oppure è possibile utilizzare il"Mod04 Dichiarazione dati conducente" scaricabile nella sezione documenti unitamente alla fotocopia della patente di guida dell’autore della violazione munita della dicitura sottoscritta dallo stesso così come previsto all’interno del verbale .
No , non deve più comunicare chi era alla guida ed i punti patente non verranno tolti a nessuno.
Bisognerà però pagare il verbale emesso per la mancata comunicazione.
La decurtazione dei punti non è per il codice della strada una sanzione accessoria quindi è possibile che nel verbale vengano indicate sia la mancanza di sanzioni accessorie sia la decurtazione di punti patente.
Se nel verbale viene indicata una decurtazione di punti patente è comunque obbligatoria la comunicazione dei dati dell’autore della violazione commessa entro 60 giorni dalla notifica del verbale per non incorrere in quanto previsto dall’art.126 bis, comma 2 C.d.S.
I dati del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione devono essere inviati, entro sessanta (60) giorni dalla notifica del verbale, al comando di Polizia Locale che ha notificato il verbale oppure possono essere presentati in un qualunque posto di Polizia che provvederà poi a trasmettere la documentazione all’autorità che ha emesso il verbale.
Il modulo per la compilazione dei dati è allegato al plico notificato, oppure è possibile utilizzare il"Mod04 Dichiarazione dati conducente" scaricabile nella sezione documenti unitamente alla fotocopia della patente di guida dell’autore della violazione munita della dicitura sottoscritta dallo stesso così come previsto all’interno del verbale .
Ricorsi
Il ricorso può essere presentato, utilizzando l'apposito modulo "Mod05 Ricorso al Giudice di Pace" scaricabile nella sezione documenti, presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Teramo, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del verbale oppure può essere inviato a mezzo raccomandata A/R oppure con consegna diretta.
Il ricorso può essere presentato, utilizzando l'apposito modulo "Mod06 Ricorso al Prefetto" scaricabile nella sezione documenti, presso l'Ufficio del Prefetto di Teramo, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del verbale.
Può essere inviato a mezzo raccomandata A/R o con consegna diretta presso la prefettura, oppure inviato al Comando di Polizia Locale il quale provvederà a sua volta ad inoltrarlo all'autorità adita.